(massima n. 1)
In tema di misure interdittive, anche se l'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito degli atti - come invece accade per quello ex art. 294 comma 1-bis, cod. proc. pen. - in forza dell'esplicito richiamo agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., il giudice deve rendere noti all'indagato gli elementi di prova a suo carico, salvo che possa derivarne pregiudizio alle indagini, ricorrendo, pertanto, nei due istituti una disciplina analoga, che non giustifica la necessitą di duplicare, dopo l'applicazione della misura interdittiva, l'interrogatorio gią svoltosi. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. costituisce norma speciale, che consente l'esercizio del diritto di difesa in anticipo rispetto all'applicazione della misura, salvo che la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, dovendo procedersi, in tale ipotesi, all'interrogatorio nei termini previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen.).