(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non č preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilitā di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.