(massima n. 1)
Le dichiarazioni della persona informata sui fatti ( ivi comprese quelle della persona offesa) in ordine alle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto, successive alla positiva individuazione fotografica, devono essere valutate alla luce della peculiare natura della dichiarazione ed impediscono, se i contenuti non si pongono in linea con gli esiti della precedente individuazione fotografica, automatici effetti caducatori di quest'ultima.