(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento č necessario per valutarne la credibilitā; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessitā della verifica domandata.