(massima n. 1)
La sanzione dell'inutilizzabilitā prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalitā prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullitā processuali. (Fattispecie in cui č stata esclusa l'inutilizzabilitā dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltā di astenersi).