(massima n. 1)
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullitā, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, č consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.