(massima n. 2)
La nomina di un difensore di fiducia effettuata dall'amministratore di sostegno dell'indagato (o dell'imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore in relazione alla capacitą ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.