(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l'istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l'alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest'ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all'esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale).