(massima n. 2)
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non č configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorché nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della legge citata, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverā dopo la consegna con la possibilitā di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).