(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltā di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 4, comma primo, lett. h), d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invaliditā o inefficacia dell'atto di arresto nč della sentenza che dispone la consegna dell'interessato.