(massima n. 1)
L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimitā per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto č sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello).