(massima n. 1)
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltą riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunitą che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravitą dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertą, la complessitą dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entitą della pena da scontare e le prevedibili modalitą della sua esecuzione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autoritą romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).