(massima n. 1)
La possibilitā, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, č circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessitā dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimitā. (Fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.).