(massima n. 1)
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operativitą della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilitą del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.