(massima n. 1)
L'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile.