(massima n. 1)
La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimitą si applica la regola dettata dall'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilitą, da difensori iscritti nell'apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all'imputato.