(massima n. 1)
In tema di appello, il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, privo della menzione dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero è affetto da nullità, che non può essere sanata dall'informazione di detta impugnazione data oralmente in udienza all'imputato medesimo ed al suo difensore con contestuale differimento della trattazione.