(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria. (In motivazione la Corte ha precisato che, mentre la spedizione dell'atto mediante telegramma o raccomandata garantisce l'autenticità della provenienza e ricezione dell'atto, la p.e.c., al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce).