(massima n. 1)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione.