(massima n. 1)
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall'art. 558 cod., comma quarto, proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l'arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestivitą della richiesta e della fissazione dell'udienza di convalida.