(massima n. 1)
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata č riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non č necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma č sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata).