(massima n. 1)
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioč il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.