(massima n. 1)
L'immutabilitą del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza resa dal tribunale del riesame, poiché il verbale dell'udienza camerale recava l'indicazione di un collegio diversamente composto da quello riportato nell'intestazione del dispositivo e del provvedimento successivamente depositato).