Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28597 del 8 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., č riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, la cui istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ai fini del vaglio della ammissibilitą della stessa sotto il profilo della non manifesta superfluitą o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la parte istante ha l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione. (Dichiara inammissibile, Trib. Genova, 04/03/2016)

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