(massima n. 1)
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa dall'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legati ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.