(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimitą; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalitą e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen., ma, pił in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalitą anche di ordine penale, č stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.