(massima n. 1)
Poiché la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 c.c., il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, č del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).