(massima n. 1)
In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale č stato giā notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non č dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.