(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).