(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 15 L. 2 marzo 1949, n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialitą prevale nell'applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.