(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attivitą della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalitą acquisitive idonee a garantire la conformitą dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalitą non comporta l'inutilizzabilitą dei risultati probatori acquisiti, ma la necessitą di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.