(massima n. 1)
Gli interessi spettanti all'avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 c.c., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto delle parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che nulla dispone al riguardo.