(massima n. 1)
L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. č atto indifferibile ed urgente per il quale non č necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete č incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherā i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.