(massima n. 1)
In sede di riesame o di appello avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della determinazione del profitto sequestrabile, č obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata e ad indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di riduzione del profitto confiscabile derivante dal reato di truffa, fondata su una consulenza tecnica di parte, ritenendo di non poter valutare le complesse questioni tecnico-contabili prospettate in detta consulenza).