(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura č stata disposta č assorbito in altro reato di uguale gravitā che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l'interesse dell'indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. (Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest'ultimo reato č stato ritenuto assorbito nel primo).