(massima n. 1)
In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell'imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'ipotesi di instaurazione del processo di cui all'art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell'effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare).