(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioč la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilitą, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilitą di una richiesta di riparazione a causa della impossibilitą di acquisire la sentenza assolutoria, andata perduta, omettendo di richiedere informazioni all'amministrazione giudiziaria in ordine alla data del passaggio in giudicato della pronuncia).