(massima n. 1)
In tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. (In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale).