(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario cessato per decorrenza dei termini di fase, č impugnabile dall'interessato non giā mediante il riesame bensė con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen..