(massima n. 1)
Ai fini previsti dall'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - ancorchč non definitiva - deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto č stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, poichč questa, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, non sospende gli effetti di quest'ultima.