(massima n. 1)
La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione dei trimestrali degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari». L'inserimento della clausola nel contratto, in conformitą alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullitą, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.