(massima n. 1)
L'attribuzione in favore del contribuente degli interessi sugli interessi scaduti, conseguenti a rimborso di imposte indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore-contribuente, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta d'ufficio dal giudice (nella specie: la Commissione tributaria regionale in sede di ottemperanza) al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.