(massima n. 1)
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.L.vo n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia — fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 — delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione.