(massima n. 1)
In tema di perizia, il giudice, dopo l'esame del perito, č tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attivitā peritale ed ai relativi esiti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello, confermativa di quella del giudice dell'udienza preliminare che, dopo aver accolto la richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica sulla capacitā di intendere e di volere dell'imputato, aveva disposto integrazione probatoria mediante perizia psichiatrica, all'esito della quale non aveva consentito l'esame del consulente, nonostante che il medesimo avesse mosso obiezioni alla metodologia peritale ed alle conclusioni del perito).