(massima n. 1)
Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele - quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento - che consentano al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal tribunale, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., che aveva ritenuto la valenza gravemente indiziaria del riconoscimento fotografico operato dagli inquirenti, qualificato quale atto pubblico fidefaciente, ed aveva omesso di valutare l'attendibilità di tale atto con particolare riferimento al fatto che l'identificazione era avvenuta a distanza di alcuni giorni dall'intervento degli operanti sul luogo in cui era stato commesso il reato, senza alcuna preventiva descrizione delle fattezze fisiche degli autori del reato né alcuna indicazione della fonte e della datazione delle fotografie utilizzate per tale operazione).