(massima n. 1)
Non č consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiari di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilitā di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa; nč, in tale ipotesi, puō trovare applicazione l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsitā soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio.