(massima n. 3)
L'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione attiva delle parti civili, non poteva essere esteso anche al coimputato che non aveva specificamente formulato doglianze al riguardo).