(massima n. 1)
Non sussiste l'incompatibilitą a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilitą di avvalersi del segreto professionale).