(massima n. 1)
La testimonianza indiretta č pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilitā prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.