(massima n. 1)
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullitą a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.